La giustizia al tempo del covid-19 – Parte 1

| Redazione VITA |

Di Marco Mamone Capria

Pubblichiamo lo studio del Prof Marco Mamone Capria, Phd Dipartimento di Matematica, Studioso di storia e filosofia della scienza sul tema “Covid-19 e giustizia: una scienza “a misura di governo” cerca ancora di seminare confusione nell’opinione pubblica”.

L’articolo, per facilitare la lettura è diviso in 4 parti, la versione completa è scaricabile a questo link

Parte 1

  • Introduzione
  • Il virus e il morbo
  • Uno strano morbo e una strana politica sanitaria

Introduzione

La giudice Susanna Zanda del Tribunale di Firenze ha emesso provvedimenti a favore di due psicologi sospesi dal lavoro e privati dello stipendio perché non “vaccinati” contro il covid-19: un’ordinanza del 31 ottobre 2022 (a conferma del decreto inaudita altera parte del 6 luglio 2022) e un’ordinanza del 27 marzo 2023.

Contro il decreto ci fu una dichiarazione televisiva dell’ex ministro Speranza nel luglio 2022, che, dopo una rituale espressione di rispetto verso i «lavori dei magistrati», rinnegava quanto appena detto dichiarando (N.B. le sottolineature nelle citazioni sono tutte mie):

«Però questa sentenza [sic] è sinceramente irricevibile, priva di ogni evidenza scientifica, in contrasto con tutte le indicazioni della comunità scientifica internazionale. È una sentenza di cui, sinceramente, dobbiamo vergognarci.»

A me parve invece imbarazzante che un ministro (che, tra l’altro, non conosce nemmeno la differenza tra “sentenza” e “decreto”) pensasse di poter parlare con tanta leggerezza a nome della «comunità scientifica internazionale».

Un minimo di scrupolo di verità gli avrebbe fatto riconoscere che non esisteva e non è mai esistito un consenso scientifico a favore della sicurezza dei vaccini anti-covid-19.

La sua posa austera si spiegava facilmente in termini di autodifesa, ma ciò che aveva detto era e rimane totalmente infondato. Peraltro, da ministro si sarebbe dovuto astenere, semplicemente, dall’esprimersi sul lavoro di un magistrato, come vaghe reminiscenze su quanto si insegna da qualche secolo sull’importanza della separazione dei poteri, e lo stesso art. 101 della Costituzione, gli avrebbero dovuto suggerire.

Non era finita. Il 30 marzo 2023 un deputato di Italia Viva presentava un’interrogazione al ministro della Giustizia (ed ex magistrato) Carlo Nordio contro la giudice, a cui il ministro rispondeva il 16 maggio (con verbalizzazione il 17) invocando un’azione disciplinare («risultano individuabili nella condotta tenuta dalla dottoressa Susanna Zanda comportamenti astrattamente suscettibili di rilievo disciplinare, meritevoli di approfondimento.»)

È degno di nota che lo stesso ministro ha promosso in queste settimane l’abolizione dell’abuso d’ufficio – un reato leggermente più grave che entrare sul posto di lavoro senza “certificazione verde”.

Per una di quelle “coincidenze” che hanno caratterizzato la storia italiana degli ultimi anni, la Procura Generale della Corte di Cassazione (d’ora in poi: Procura) decideva di effettuare l’«approfondimento» aprendo lo stesso 17 maggio un’azione disciplinare contro la giudice (Prot. n. 11339/33/230).

La strumentalità di questi interventi del governo contro un magistrato che non si allinea alla pseudoscienza governativa è così palese, e le accuse più gravi sono così infondate (come vedremo), che il loro principale scopo non può che essere stato di intimidazione verso altri magistrati.

Molti giuristi sono intervenuti in difesa della giudice. Il 2 giugno è apparsa una lettera di solidarietà promossa dall’Avv. Roberto De Petro, e il 5 giugno una lettera aperta di sostegno a Susanna Zanda di “Mille Avvocati per la Costituzione”.

In questo articolo mi limito ad alcuni punti sostanziali di cui mi sono in più occasioni occupato, e sui quali la finzione di una scienza “a misura di governo” cerca ancora di seminare confusione nell’opinione pubblica. Coglierò l’occasione per aggiunte e approfondimenti su quanto da me già detto nei numerosi articoli che ho dedicato all’emergenza epistemica e democratica, ben più che sanitaria, che ha travagliato il nostro paese nell’ultimo triennio.

Il virus e il morbo

La giudice, secondo la Procura,

<<teneva una condotta gravemente scorretta nei confronti del personale amministrativo e dei colleghi di lavoro presenti in Ufficio il 13 dicembre 2021, sottoposti al rischio di contrarre l’infezione Covid-19 dalla dott.ssa Zanda […] in quanto priva di valida certificazione verde e come tale impossibilitata a garantire nei riguardi di terzi la propria immunità dal virus Sars- Covid-19 […].>>

Prima di entrare nel merito fermiamoci un momento, perché queste poche righe già bastano a farsi un’idea della competenza della Procura: essa non cita correttamente nemmeno il nome dell’ipotetico virus in questione, e da come lo deforma si capisce anche che non sa di che cosa sta parlando.

Non esiste e non è mai esistito un virus «Sars-Covid-19», ma, semmai (cioè, ammesso che sia mai stato correttamente identificato), un virus SARS-CoV-2 (“CoV” sta per coronavirus), che si suppone associato (secondo l’opinione ufficiale), in percentuali variamente stimate, a una peculiare (vedremo tra poco in che senso) sindrome similinfluenzale detta covid-19.

Il numero “2” in “SARS-CoV-2” sta a distinguerlo dal SARS-CoV-1, o SARS-CoV (come lo si chiamava prima della versione 2), ritenuto all’origine dell’epidemia di SARS nel 2003.

Il numero “19”, invece, indica l’anno della nuova epidemia in Cina, cioè il 2019.

Probabilmente l’estensore dell’azione disciplinare è stato ingannato dal genere grammaticale di “covid-19” in italiano: ma il maschile deriva non da “virus”, bensì da morbo, che è la traduzione usuale di “disease”, come quando si dice “morbo di Alzheimer” o “morbo di Parkinson” (così si dice per lo più “il Parkinson” e non “la Parkinson”), in cui la lingua inglese usa “disease” come appunto in “coronavirus disease” (abbreviato in co-vi-d = “covid”). “Malattia” è la traduzione usuale di “illness”; la differenza tra “illness” e “disease” è per esempio spiegata chiaramente qui, ed è nel nostro caso importante per quanto si vedrà nella seguente sezione.

Nei primi mesi del 2020 poteva essere perdonabile mostrare incertezze su questa nomenclatura. Ma dopo tre anni in cui si è parlato incessantemente di covid-19 lascia gravemente perplessi che sia necessario fare correzioni di questo tipo in un atto giudiziario.

Colgo l’occasione per ribadire che il nome di “vaccino” per definire i preparati inoculati in funzione preventiva del covid-19 è un abuso linguistico, come ben spiegato nella citata lettera di De Petro. Al più, li si potrebbe chiamare pro-vaccini, in quanto non contengono l’antigene, ma istruzioni codificate in sequenze mRNA per la costruzione di un antigene, la proteina spike del SARS-CoV-2. La “vaccinazione anti-covid-19” è quindi un trattamento genico preventivo, che dovrebbe simularel’attività di un vaccino in senso proprio. La distinzione non ha, beninteso, lo scopo di esaltare i vaccini classici in quanto modelli di efficacia e sicurezza, ma di sottolineare che i vaccini anti-covid-19 presentano incognite senza precedenti (e naturalmente i produttori lo sapevano ben prima dell’immissione in commercio).

D’ora in poi toglierò le virgolette da “vaccini anti-covid-19”, per non appesantire il testo, intendendo che l’espressione vada intesa nella sua totalità, con le precisazioni fatte.

Uno strano morbo e una strana politica sanitaria

Vorrei suggerire un criterio di valutazione preliminare, in due punti, per gli articoli che si occupano di covid-19 in Italia:

  • menzionano le similinfluenze (o “influenza-like illness”) e la stagione influenzale?;
  • tengono conto del fatto che l’entrata in Italia del presunto virus responsabile del covid-19, come rilevato dai test sierologici, non risale alla fine del gennaio 2020, ma almeno a 4-5 mesi prima?

Se la risposta è “no” ad almeno uno dei quesiti, è alto il rischio che l’articolo (di qualsiasi tipo: articolo tecnico, rassegna, commento ecc.) disinformi.

Il covid-19 è in effetti un morbo appartenente alla classe delle sindromi similinfluenzali, ma di un tipo molto peculiare, in quanto si distinguerebbe dalle altre per due caratteristiche:

  • può essere asintomatica (presa da sola, questa sarebbe una contraddizione in termini: una sindrome senza sintomi);
  • rende positivo un test RT-PCR del quale è ben noto, fin dall’epoca della sua introduzione, il basso valore predittivo e la bassa riproducibilità.

In breve, l’unico indicatore certo e distintivo del covid-19è la positività del tampone, che però è un dato senza un chiaro corrispettivo fisiopatologico. Sicuramente non è un sintomo clinico e non è un indicatore di infettività.

Non sto dicendo niente di nuovo. Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità (= OMS) ha messo in guardia, sebbene un po’ troppo tardi, contro l’uso del tampone come strumento diagnostico, utilizzo che era peraltro sconsigliato dagli stessi produttori, che ben sapevano che il loro test era stato autorizzato “per emergenza” (autorizzazione emergenziale che è poi stata in parecchi casi revocata).

In effetti la storia del covid-19 è una storia di autorizzazioni di emergenza in tutto lo spettro dell’intervento medico.

Tuttavia una comunità sanitaria intellettualmente ed eticamente integra non avrebbe mai accettato che, per dedicarsi a coloro che rientravano in questo bislacco profilo patologico, con una storia del tutto incoerente del suo ingresso e diffusione in Italia,

  • si seminasse terrore e diffidenza reciproca nella popolazione,
  • si chiudessero scuole, università, palestre, parchi pubblici, spiagge ecc.,
  • si devastasse l’economia nazionale,
  • si imponessero norme in violazione dei più ordinari diritti civili, con gravi limitazioni sulle relazioni sociali, anche di bambini e adolescenti;
  • si annullassero o rinviassero centinaia di migliaia di operazioni chirurgiche (e chissà se e quando si avranno statistiche sulle vittime di errori commessi per fretta o superlavoro nelle operazioni eseguite da organici ridotti e stressati),
  • si screditassero i medici che curavano eguarivano i propri pazienti “covid-19”,
  • si obbligassero sanitari, professori, militari ecc. a un trattamento preventivo di cui si erano acquistate decine di milioni di dosi senza saperne niente.

Il vero test è stato effettuato sull’integrità intellettuale ed etica della comunità sanitaria, della classe dirigente, degli intellettuali, e di tutta la cittadinanza. Purtroppo con esito catastrofico.

Se dunque si risulta positivi al test del tampone, si è considerati affetti da covid-19 per definizione, anche senza alcun sintomo (starnuto, tosse ecc.) collegato alla produzione di fluidi o di goccioline o di aerosol che potrebbero, in particolari condizioni, contagiare qualche malcapitato.

Pertanto dedurre dall’assenza di un certificato di tampone negativo il rischio di contagiare altre persone in assenza di sintomi significa negare le vie ordinarie del contagio e avvicinare l’infettivologia alla magia.

Maria Van Kerkhove, «capo del team tecnico anti-Covid-19 dell’OMS», l’8 giugno 2020 aveva detto chiaramente: «È molto raro che una persona asintomatica possa trasmettere il coronavirus». Subito era stata aggredita dagli scienziati governativi (particolarmente in Italia, non a caso «capofila per le strategie vaccinali a livello mondiale» nei 5 anni precedenti, come l’AIFA aveva annunciato nel settembre 2014) che vedevano quanto questa presa di posizione potesse incrinare la fiducia della popolazione nell’intera liturgia sanitaria, anzi penitenziaria, di cui erano gli officianti. E così l’OMS aveva leggermente moderato la formulazione. Nel suo ultimo aggiornamento si dice che un asintomatico può trasmettere l’infezione, ma che «ancora non è chiaro quanto spesso accade», e che «c’è bisogno di più ricerca in questa area».

Quest’ultimo aggiornamento è del 23 dicembre 2021. Evidentemente l’OMS ha finora ritenuto che un anno e mezzo dopo la dichiarazione della dr.ssa Kerkhove, e nell’anno e mezzo successivo all’aggiornamento – cioè in tre anni di intensissima «ricerca in quest’area» – , non sono stati fatti progressi decisivi.

La Procura afferma che, rispetto al certificato di avvenuta vaccinazione anti-covid-19, l’«effettuazione di un tampone per l’accesso in ufficio» è un «più limitato onere».

Può darsi. Aveva nondimeno ragione la giudice Zanda a considerare anche il tampone come potenzialmente dannoso (paradossalmente, in parte lo spiegò già nel 2021 nel corso di un sadico discorsetto il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta) e «non uno strumento di promozione della salute», come del resto nemmeno la “vaccinazione” anti-covid-19. Naturalmente dicendo questo presuppongo che nell’usare la frase «strumento di promozione della salute» la Procura intenda non “qualcosa su cui sono state avanzate pretese di promozione della salute”, ma qualcosachedifattopromuovela salute.

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