Proposta di Legge DE CARLO E NOCCO per la sperimentazione OGM
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori DE CARLO e NOCCO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 2023
Disposizioni in materia di emissione deliberata nell’ambiente di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi, a fini sperimentali e scientifici
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
Al fine di potenziare la sostenibilità dell’agricoltura nazionale e contribuire al contrasto al cambiamento climatico attraverso la sperimentazione di metodi volti al miglioramento genetico delle piante, specie in termini di maggiore resistenza alle infezioni da parassiti e minore utilizzo di pro dotti fitosanitari e di risorse idriche, la pre sente legge disciplina, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia e in coerenza con il principio di precauzione, l’e missione deliberata nell’ambiente, a fini sperimentali e scientifici, di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta e cisgenesi.
Art. 2.
(Definizioni)
Ai fini di cui all’articolo 1, per editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta si intende l’insieme delle tecniche genomi che che permettono di modificare il DNA senza l’introduzione di materiale genetico estraneo all’organismo, indicate come SDN-1 e SDN-2 dall’Autorità europea per la
sicurezza alimentare e dalla Commissione europea.
Al medesimo fine di cui all’articolo 1, per editing genomico mediante cisgenesi si intende l’inserzione, senza modificazioni, di materiale genetico proveniente da un donatore della stessa specie o di una specie affine sessualmente compatibile, come indicato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare e dalla Commissione europea.
Art. 3. (Iter autorizzatorio)
Le istituzioni di ricerca e sperimentazione che intendono effettuare un’emissione deliberata nell’ambiente di un organismo prodotto con le tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta e cisgenesi presentano apposita notifica all’autorità nazionale competente di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, di seguito denominata « Autorità ».
La notifica di cui al comma 1 com prende un documento unico, da presentare
in forma digitale, contenente:
a) informazioni generali, comprese quelle relative al personale incaricato di pro cedere all’emissione e alla formazione dello stesso;
b) informazioni relative all’organismo prodotto con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o cisgenesi;
c) informazioni relative ai campi speri mentali in cui l’organismo è coltivato e alle eventuali interazioni con le aree circostanti;
d) un piano di monitoraggio diretto a individuare eventuali effetti dell’organismo sull’ambiente;
e) la valutazione del rischio per l’agro biodiversità, per i sistemi agrari e per la filiera agroalimentare dell’organismo oggetto di sperimentazione.
Per ogni successiva emissione dello stesso organismo precedentemente notificato, come parte dello stesso programma di ri cerca, è richiesto l’invio di una nuova notifica. In tale caso può essere fatto riferimento ai dati forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi a emissioni precedenti.
Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche del documento unico di cui al comma 2.
Ricevuta la notifica di cui ai commi 1 e 3, l’Autorità trasmette, entro quindici giorni dal suo ricevimento, copia della notifica stessa alla Commissione di cui all’arti colo 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 224, che, entro sessanta giorni, effettua la valutazione dell’istanza ed esprime il proprio parere alla stessa Autorità e agli altri Ministeri interessati.
L’Autorità, entro trenta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma 5, provvede a:
a) rilasciare al soggetto notificante un’autorizzazione all’emissione dell’organismo nell’ambiente, precisandone le condizioni che, comunque, non possono essere meno restrittive di quelle contenute nella valutazione di cui al comma 5, provvedendo contestualmente a darne comunicazione alle
regioni e alle province autonome interessate;
b) comunicare per iscritto al soggetto notificante i motivi del rifiuto dell’autorizzazione all’emissione dell’organismo nell’ambiente.
Nel caso di inerzia dell’Autorità, de corso il termine di cui al comma 6, l’autorizzazione si intende concessa in caso di parere favorevole della Commissione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, rispettando tutte le condizioni in esso indicate, e si intende negata in caso di parere contrario.
Il soggetto notificante può procedere all’emissione dell’organismo nell’ambiente solamente dopo il rilascio del provvedi mento di autorizzazione dell’Autorità, rispettando tutte le condizioni in esso indicate.
Art. 4.
(Consultazione e informazione pubblica)
L’Autorità provvede a garantire l’accesso alle informazioni in merito alle notifiche e alle emissioni nell’ambiente degli organismi prodotti con le tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta e cisgenesi, rendendo accessibili, ai sensi dei capi I-bis e I-ter del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, tutti i provvedimenti adottati. L’Autorità, d’intesa con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministero della salute, organizza annualmente una consultazione pubblica sull’attuazione della presente legge e sui risultati degli organismi ottenuti dalla
sperimentazione in materia di editing geno mico.
Art. 5.
(Relazione conclusiva sull’emissione)
All’esito di ciascuna emissione nell’ambiente degli organismi prodotti con le tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta e cisgenesi e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedi mento di autorizzazione di cui all’articolo 3, comma 6, lettera a), il soggetto notificante trasmette all’Autorità una relazione conclusiva sull’emissione stessa nella quale sono riportati i risultati della verifica sperimentale
anche con riferimento ai possibili rischi e impatti per la salute umana e animale e per l’ambiente.
L’Autorità invia copia della relazione di cui al comma 1 ai Ministeri della salute e dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nonché alle regioni e alle province autonome interessate.
L’Autorità, avvalendosi della Commissione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, effettua una valutazione della relazione di cui al comma 1 del presente articolo, esprimendo sulla
stessa un parere che deve essere comunicato al soggetto notificante nonché alle regioni e alle province autonome interessate.
Art. 6.
(Scambio di informazioni con la Commissione europea)
L’Autorità invia alla Commissione europea, entro trenta giorni dal ricevimento, una sintesi di ogni notifica ricevuta ai sensi dell’articolo 3, comma 1. L’Autorità informa altresì la Commissione europea sulle decisioni adottate ai sensi dell’articolo 3, comma 6, comprese le eventuali ragioni per le quali una notifica è stata respinta, nonché sui risultati delle emissioni, anche sulla base delle relazioni di cui all’articolo 5.
Art. 7.
(Disposizioni finali)
Alle disposizioni di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 32, 33, commi 1 e 4, e 34 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.