Violato l’obbligo di terzietà del giudice!
Una giudice Bolzanina si è fatta fotografare quando era Presidente del Tribunale nel 2021 durante la sua “vaccinazione” Covid 19 e ha permesso che la relativa foto fosse pubblicata dai media sudtirolesi con il commento “Noti altoatesini danno il buon esempio con la vaccinazione Corona…mercoledì è stata la volta di Elsa Vesco, Presidente del Tribunale di Bolzano. Presso il centro di vaccinazione nel padiglione fieristico di Bolzano, ha ricevuto la prima dose da BioNTech/Pfizer…“
Ci chiediamo come un giudice – all’epoca presidente del Tribunale – possa mantenere la propria obiettività rispetto ai fatti che le sono stati sottoposti in qualità di giudice per le indagini preliminari sull’obbligo “vaccinale” dei medici Covid-19, dopo che di fatto si è lasciata strumentalizzare dai media come testimonial della campagna vaccinale Covid 19.
Sappiamo che in Sudtirolo i giudici che hanno espresso privatamente la loro opinione critica sulla vaccinazione Covid 19 (ci sono giudici di questo tipo!) sono stati “esentati” dal partecipare alle decisioni sui casi riguardanti la “vaccinazione”-Covid 19.
Questo è ciò che è accaduto alla Corte d’Appello di Bolzano nei casi che ho seguito. Questo è ciò che è accaduto presso il Tribunale Regionale Superiore di Bolzano nei casi da me seguiti.
Mentre presso il Tribunale di Bolzano, un giudice in un procedimento in cui non esiste nemmeno la possibilità di un’effettiva impugnazione della decisione (le ordinanze di archiviazione dei giudici per le indagini preliminari, in linea di principio, non sono più impugnabili a livello nazionale, a meno che non vi siano gravi omissioni procedurali) decide sull’opposizione di medici sospesi alla richiesta di archiviazione della Procura, anche se questo giudice ha indubbiamente contribuito alla propaganda pubblica, ossia alla
formazione dell’opinione pubblica, in merito alla “vaccinazione” Covid 19.
Uno dei principi fondamentali del cosiddetto “giusto processo” (art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, art. 111 della Costituzione della Repubblica italiana) è che il giudice deve essere imparziale non solo nei confronti delle parti, ma anche rispetto ai fatti sui quali è chiamato a decidere!
Ora, nell’era del Covid 19, tutti i giudici e i PM, come tutti i cittadini, hanno dovuto necessariamente formarsi un’opinione personale sulla “vaccinazione” Covid 19.
Ma una cosa è avere un’opinione in un contesto puramente privato e personale e un’altra cosa è
lasciare che questa opinione confluisca in una propaganda mediatica, lasciandosi utilizzare
quale testimonial della propaganda della “vaccinazione” Covid 19 anche in qualità di presidente del Tribunale.
Ciò significa che questa giudice non ha più i requisiti per decidere in modo “imparziale” (come previsto dalla legge) sui casi di obbligo “vaccinale”- Covid 19, dove sono in gioco, tra l’altro, l’inefficacia nell’interrompere la catena dell’infezione e la pericolosità di queste sostanze. Si è infatti resa disponibile con una foto sui media mainstream sudtirolesi come esempio di “cittadina responsabile” per la propaganda istituzionale, in cui veniva asserito che le persone dovevano vaccinarsi per proteggere i gruppi di popolazione vulnerabili, contrariamente a qualsiasi evidenza.
Come in tutti i procedimenti, anche in quelli seguiti dall’ex Presidente del Tribunale ora giudice per le indagini preliminari, ho sottolineato che i giudici che si sono lasciati utilizzare come testimonial della “campagna di vaccinazione” non garantiscono la necessaria “imparzialità” prevista dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dall’art. 47 della Carta dei diritti e delle libertà fondamentali dell’Unione europea e dall’art. 111 della Costituzione.
Nonostante la mia richiesta di astensione circa la decisione dei due casi nell’eventualità di coinvolgimento personale nella formazione dell’opinione pubblica sulla “vaccinazione” Covid 19, la giudice non ha ritenuto necessario astenersi.
La giudice ha inoltre – senza alcuna giustificazione – omesso di acquisire fondamentali prove e si è trincerata dietro decisioni della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato, che non hanno alcuna attinenza con aspetti essenziali sollevati nella denuncia penale quali la sistematica violazione dell’obbligo di prescrizione medica dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, il sistematico occultamento dell’inefficacia e della pericolosità dei cosiddetti “vaccini”- Covid-19 da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), del Ministero della Salute e delle autorità sanitarie locali – compresa l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige!
A tal fine, abbiamo presentato dettagliate istanze
I due casi decisi dal giudice di Bolzano riguardavano, tra l’altro, il fatto che dal 27 dicembre 2020 i “vaccini”- Covid 19 sono stati iniettati anche in Sudtirolo senza la prescrizione medica richiesta dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e dalla Commissione Europea nelle decisioni di autorizzazione come condizione per l’uso di queste sostanze.
Riguardano anche il fatto che la “vaccinazione” Covid 19 è stata resa obbligatoria per legge per i sanitari (D.L. 44/2021) al fine di prevenire il contagio del virus, interrompendo così la catena dell’infezione.
Abbiamo dimostrato con documenti istituzionali ufficiali dell’EMA che i cosiddetti “vaccini” Covid-19 non sono mai stati approvati per la prevenzione dell’infezione (perché non hanno questa efficacia!) e che anche dell’efficacia della prevenzione della malattia grave di Covid 19 l’EMA mancavano e mancano prove statisticamente rilevanti (vedi rapporto di valutazione delle sostanze Assessment Report pag. 97 relativo a Comirnaty di Pfizer/BioNTech) e abbiamo dimostrato con la documentazione ufficiale dei produttori (piano di gestione del rischio – RMP), qui quella del produttore Pfizer/BioNTech
e con i dati dei casi di eventi avversi più gravi (compreso il decesso) riportati ufficialmente dall’EMA nel suo database EudraVigilanz che queste sostanze non sono sicure, ma hanno evidentemente portato dal 2021 in poi ad un eccesso di mortalità, statisticamente ormai non più occultabile, nei paesi con la più alta copertura “vaccinale”!
I cosiddetti “vaccini”-Covid-19 sono stati approvati a livello centrale dalla Commissione Europea per tutti gli Stati membri a condizione di una prescrizione medica (condizione per l’applicazione all’uomo)! Perché l’art. 71 del Codice Europeo del Farmaco (Direttiva 2001/83/EG del Parlamento e Consiglio) prevede quale condicio sine qua non per l’autorizzazione di un medicinale, la cui efficacia e/o eventi avversi devono ancora essere meglio sperimentati, circostanza che risulta nel caso dei “vaccini”-Covid-19 anche
dalle condizioni di autorizzazione.
Questo obbligo di prescrizione medica è stato reso obbligatorio anche dall’AIFA nelle sue determine, ma purtroppo non è stato controllato nella sua applicazione! Dopo tutto, un medico difficilmente si sarebbe assunto la responsabilità di iniettare una sostanza sperimentale basata su tecnica genetica, la cui efficacia e sicurezza non erano mai state dimostrate clinicamente.
Secondo la giudice Bolzanina l’obbligo di prescrizione medica previsto dalle autorità del medicinale come condicio sine qua non (cioè condizione necessaria!) per l’uso delle sostanze, sarebbe stato cancellato dall’obbligo di “vaccinazione”!
È evidente che la Corte ha perso completamente la bussola giuridica e sta apertamente argomentando in modo del tutto autoritario. Perché ciò significa la circostanza che in una decisione il giudice dichiara che lo Stato, attraverso un “obbligo di vaccinazione”, potrebbe scavalcare l’obbligo di prescrizione medica, invece imposto dal Legislatore Comunitario per proteggere la vita e la salute del “vaccinato” e previsto come condizione necessaria per l’uso dall’EMA.
Un luogo di esecuzione di misure autoritarie, che – a parte pochissime eccezioni – non consente più
l’assunzione di alcuna prova e viola i più rudimentali principi del diritto, trasformandoli addirittura nel loro esatto contrario!
Secondo la legislazione farmaceutica dell’UE, l’obbligo di prescrizione da parte del medico è previsto, tra l’altro, se si tratta di un nuovo medicinale per il quale mancano ancora informazioni importanti! Pertanto, il medico (ai sensi dell’art. 13 del Codice deontologico dei medici) deve effettuare per la singola persona una valutazione individuale (sulla base della propria scienza e coscienza) della ragionevolezza dell’uso del farmaco (vista la natura effettiva del farmaco – in questo caso specifico stiamo parlando di sostanze sperimentali basate su tecnica genetica e non di vaccini convenzionali – l’efficacia e la sicurezza),
informando il “vaccinando” in modo completo e corretto.
L’Agenzia Europea del Farmaco ha dovuto prevedere il requisito della prescrizione medica come condizione necessaria per l’uso del vaccino Covid 19″ nell’allegato II, lettera B), delle decisioni di autorizzazione all’immissione in commercio in base alla legge sui farmaci dell’UE, perché si tratta di un “nuovo medicinale” e quindi mancano ancora informazioni importanti!
È proprio questa necessità della prescrizione medica della “vaccinazione” Covid-19 per la sua legittima applicazione agli esseri umani che ha escluso fin dall’inizio la legalità di una “vaccinazione obbligatoria” generale o riferita a un’intera categoria professionale!
Ma la magistratura, che agisce purtroppo in questi casi nella stragrande parte come mera esecutrice di misure autoritarie e disumane, sta distorcendo i più rudimentali principi giuridici. Non può esistere un obbligo generale all’applicazione di un farmaco se, sulla base della prescrizione medica richiesta dalle condizioni di autorizzazione, un medico deve giudicare caso per caso – senza essere condizionato dalla politica, obbligato solo alla sua conoscenza medica e alla sua coscienza – se l’uso del farmaco
è ragionevole e responsabile!
Non era quindi il singolo a dover dimostrare di rientrare nei casi restrittivi (per cui nessuno poteva essere esentato) previsti dal Ministero della Salute italiano sulla base di una decisione politica autoritaria di “sierare” tutti i cittadini (comprese le donne in gravidanza e i bambini!), ma un medico avrebbe dovuto valutare sotto la propria responsabilità per ogni singolo caso se l’iniezione di Covid-19 fosse consigliabile o meno, tra le altre ragioni, anche perché – come si evince dallo stesso foglietto illustrativo di queste sostanze sperimentali (vedi sopra i ricorsi di annullamento pendenti presso la Corte UE) – non sono stati effettuati studi di alcun tipo per escludere la genotossicità, la cancerogenicità e la mutagenicità
(cioè l’alterazione del DNA), e nel frattempo i casi di turbocancro stanno salendo alle stelle in tutti i Paesi con alti tassi di vaccinazione e il rischio di infiammazione del muscolo cardiaco (miocardite), che porta sempre a danni permanenti irreversibili e, secondo lo stato delle conoscenze della cardiologia, a un accorciamento della vita (le cicatrici del muscolo cardiaco e del cervello non guariscono mai!), doveva nel frattempo essere incluso nel foglietto illustrativo delle sostanze a base di mRNA!
La Procura della Repubblica di Bolzano non si è ovviamente preoccupata di queste gravi violazioni dei diritti, che hanno provocato anche morti e gravi invalidità in Alto Adige (ci sono anche medici in Sudtirolo con danni da vaccinazione “Covid 19” già riconosciuti gravi e irreversibili, casi che vengono taciuti!), perché di fatto non è stata avviata alcuna indagine sulle gravissime violazioni dei diritti umani denunciate, come risulta dal fascicolo delle indagini penali, e la nostra opposizione contro la scandalosa richiesta di archiviazione della Procura è stata ormai decisa da un giudice che si è fatta strumentalizzare come testimonial della “vaccinazione” Covid-19.
La verità, che non può più essere fermata a livello internazionale, raggiungerà anche la giustizia sudtirolese e decisioni come quelle del giudice di Bolzano e dell’ex Presidente del Tribunale di Bolzano saranno documenti storici di un periodo autoritario e di ingiustizia.
RA DDr. Renate Holzeisen
Membro del Direttivo di Children’s Health Defense Europe
Capolista di VITA per le elezioni al Consiglio Provinciale del Sudtirolo
Autore dell’articolo
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