È stato approvato in via definitiva il testo di legge relativo alle vittime di violenza domestica e di genere.
La suddetta proposta di legge, d’iniziativa dei senatori Bongiorno ed altri, reca modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e “riguarda i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere“.
Come si può leggere dal testo riportato in foto, le modifiche previste specificano la procedura da attuare da parte Procuratore della Repubblica e del magistrato nei casi di denuncia di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, minacce, lesioni, ecc.
L’ascolto della vittima denunciante entro 3 GG, è già prevista dal testo approvato nel 2019, detto CODICE ROSSO; con la modifica apportata nel primo articolo di questo testo di legge, si legge che il Procuratore della Repubblica “potrà” ( non dovrà, la differenza è sostanziale), CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, revocare la trattazione del procedimento al magistrato che non osserva le disposizioni dell’art. 362 c.p.p. che dice:
“… il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa”.
Entro 3 GG dalla notizia della REVOCA il magistrato POTRÀ presentare osservazioni scritte al Procuratore. Il Procuratore, infine, direttamente o mediante assegnazione ad altro magistrato, provvederà, SENZA RITARDO, ad assumere informazioni della persona offesa o di chi ha presentato denuncia.
1) Nel concreto, cosa cambia per la vittima?
2) Verrà ascoltata finalmente nei 3 giorni previsti dal magistrato incaricato alle indagini?
3) Chi denuncia avrà la certezza che le indagini verranno avviate e che verrà ascoltata prima di una archiviazione?
4) La definizione SENZA RITARDO a quanti giorni equivale precisamente? Come in ogni testo di legge che si rispetti si scrive lo stretto necessario, non si specifica troppo, non si inseriscono troppi “paletti”.
Facciamo un esempio: il verbo POTERE non indica ciò che è OBBLIGATORIO svolgere, bensì dà la POSSIBILITÀ di svolgere quell’azione. È essenziale definire, in situazioni di violenza come quelle descritte ormai ogni giorno in questo Paese, cosa è necessario e improrogabile fare: AVVIARE LE INDAGINI CON L’ASCOLTO DELLA VITTIMA O QUERELANTE ENTRO 3 GG.
Solo in questo modo le vittime possono essere tutelate e non ritrovarsi nella condizione di vivere nel terrore per non essere state credute fino al giorno del loro ASSASSINIO! Questo testo, pertanto, non da alcuna certezza in più alla vittima.
Resterà, come sempre, in attesa che qualcuno faccia qualcosa.
Continuerà a sperare che la sua denuncia o querela capiti nelle mani di un Magistrato attento ed empatico, perché serve anche mettersi nei panni della vittima per comprendere.
Continuerà a vivere nel terrore, mentre il Procuratore deciderà se revocare la trattazione del provvedimento al magistrato che non ha provveduto all’ascolto della parte offesa, e continuerà a vivere nel terrore mentre lo stesso magistrato valuterà di procedere con delle osservazioni scritte al Procuratore nei 3 GG successivi alla notizia di revoca, ed ancora attenderà, vivendo sempre più nel terrore, che il Procuratore decida di occuparsene direttamente o di nominare altro magistrato che dovrà provvedere SENZA RITARDO, ma anche senza TERMINI PERENTORI, all’ascolto della vittima.
UN’ALTRA LEGGE SPOT.
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