Pubblichiamo la lettera di sostegno alla Giudice Susanna Zanda che 100 professionisti, di cui 70 tra avvocati e magistrati hanno inviato al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio riguardo al recente provvedimento disciplinare mosso nei confronti del giudice fiorentino Susanna Zanda.
Tra questi anche l’Avvocato Cristiano Fuduli di VITA.
«Ill.mo. sig. Ministro Nordio, se non ci inganniamo nell’interpretare il non felicissimo articolo pubblicato dal quotidiano “Il Foglio”1 , la S.V. – stigmatizzando le ordinanze ed i decreti con cui il giudice Susanna Zanda, del Tribunale di Firenze, ha disapplicato l’art.4 del d.l. 44/2021 per contrasto col diritto eurounitario, e per l’effetto reintegrato alcuni operatori sanitari renitenti all’obbligo erroneamente detto “vaccinale” – ha affermato che: “La disapplicazione della normativa interna, che aveva superato in due distinte occasioni il vaglio di legittimità costituzionale, nonché la reintegrazione immediata al lavoro di personale sanitario che non aveva completato il ciclo vaccinale appaiono idonee a configurare una grave e inescusabile violazione di legge”. Il mentovato quotidiano ha altresì scritto: “Per il Guardasigilli [i contenuti di alcune affermazioni] paiono aderire alle più radicali teorie complottiste elaborate nel corso della pandemia da Covid-19“. Le onorevoli parole della S.V. paiono vagamente riecheggiare quelle pronunciate dal dott. Roberto Speranza, il pallido ed intercettato ex Ministro della salute, che, nel luglio 2022, si scagliò contro un decreto della dott.ssa Zanda definendolo “una sentenza” (sic) “irricevibile, priva di ogni evidenza scientifica ed in contrasto con tutte le indicazioni della comunità scientifica internazionale“.
Pare, dunque, confermata la deprecabile abitudine di imbastire processi mediatici, per giunta in assenza di contraddittorio, contro provvedimenti che, eventualmente, andrebbero impugnati coi mezzi di gravame previsti dal nostro ordinamento giuridico, nel rispetto del “giusto processo”.
Innanzi tutto, troviamo singolare che la S.V. – un operatore del diritto – utilizzi l’aggettivo “vaccinale” con riferimento a farmaci che, in base alla normativa eurounitaria, sono esclusi dal novero dei vaccini, essendo piuttosto dei medicinali di terapia genica (vedasi il d.lgs. 219/2006 attuativo della direttiva CE 83/2001).
Alla S.V., forse troppo occupata in questioni urgentissime, come l’abrogazione dell’abuso d’ufficio, deve essere sfuggito che i farmaci Comirnaty, Vaxzevria, Janssen etc. sono privi dell’antigene (poiché il loro funzionamento si basa sull’mRna, come risulta dai foglietti illustrativi e per ammissione espressa dell’AIFA), e dunque non possono definirsi “vaccini”, a mente della normativa sopra richiamata. Bene, dunque, ha fatto la dott.ssa Zanda a chiamarli “cosiddetti vaccini”.
Inoltre, la S.V. sa bene che il rischio della trascrizione inversa (o retrotrascrittasi) del mRna nel genoma umano non è una teoria complottista, ma un rischio concretissimo documentato da studi che risalgono agli anni ’70, e recentemente confermato dalla prestigiosa università di Lund, in Malmö, Svezia, nel pluricitato studio reperibile al seguente link: https://www.mdpi.com/1467-3045/44/3/73.
Infine, non riusciamo a comprendere che nesso vi sia tra la disapplicazione dell’art.4 del d.l. 44/2021, le sentenze di rigetto nn.14 e 15 del 2023 della Consulta (anch’esse precedute da un inopportuno comunicato stampa immediatamente successivo alla udienza di discussione) e una “grave ed inescusabile violazione di legge”.
A quale legge la S.V. si riferisce?
Se non ci inganniamo, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili per difetto assoluto di motivazione le questioni di costituzionalità dell’art. 4, commi 1 e 2, del d.l. 44/2021 sollevate dal CGARS con riferimento agli artt. 3, 4, 33, 34 e 97 Cost., sicché il giudizio di costituzionalità si è svolto con esclusivo riferimento al parametro dell’art. 32 Cost. Ciò lascia impregiudicata (e quindi aperta) la questione di costituzionalità dell’art. 4 del d.l. 44/2021 con riferimento a tutti i parametri diversi dall’art. 32 Cost. In secondo luogo, le pronunce di inammissibilità e infondatezza della Corte Costituzionale non hanno alcun effetto vincolante, a livello interpretativo, per i giudici di merito. L’unico effetto processuale di un provvedimento di rigetto dell’eccezione di illegittimità costituzionale è, in effetti, quello per cui «l’eccezione può essere riproposta all’inizio di ogni ulteriore grado del processo», e quindi non nuovamente dallo stesso giudice remittente nel corso del medesimo grado di giudizio (legge 87/1953, art.24). Peraltro, è noto che la funzione nomofilattica spetta solo ed esclusivamente alla Corte di Cassazione, quale «organo supremo della giustizia», e non già alla Corte Costituzionale (R.D. n.12/1941, art.65).
Troviamo invece assai pregevoli e rispettosi della giurisprudenza unionale gli argomenti in virtù dei quali la dott.ssa Zanda ha disapplicato, con l’ordinanza del 27.3.2023, l’art.4 del d.l. 44/2021. L’imposizione di trattamento obbligatorio, non solo privo di efficacia sterilizzante, ma perfino avente ad oggetto un aliud pro alio, cioè un farmaco difforme dalla sua denominazione (e quindi un “farmaco falsificato” ex art.1 n.33 della direttiva CE 83/2001) viola apertamente l’art.3 della Carta di Nizza, a maggior ragione ove si consideri l’impossibilità di ottenere un consenso informato, sia per l’inspiegabile segreto (militare o a tutela dell’ordine pubblico) che grava sui farmaci di terapia genica , sia perché gli effetti a medio/lungo termine degli stessi sono tutt’ora sconosciuti alle case farmaceutiche produttrici.
Inoltre, la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione prevista dall’art. 4 comma V del d.l. 44/021 – norma formulata con una innovativa tecnica legislativa che richiama alla mente l’art.629 c.p. – esclude che possa esservi un consenso libero.
La S.V. non può certo ignorare che la prolungata perdita della retribuzione, senza salvezza nemmeno della parte “alimentare” della stessa, costituisca un trattamento inumano e degradante vietato dall’art.3 CEDU e dall’art.4 della Carta di Nizza, poiché rende il soggetto «estremamente vulnerabile» (Corte EDU, M.H. e altri c. CROAZIA, Ricorsi nn. 15670/18 e 43115/18, sentenza del 18 novembre 2021); inoltre «l’assenza di una pensione sociale e/o di qualsiasi altra forma di sostegno economico pubblico che possa sottrarre l’individuo alla fame e all’indigenza si tradurrebbe inevitabilmente nell’abbandono dell’individuo a una condizione “inumana e degradante” per opera dello Stato inerte» (Corte EDU, Larioshina c. Russia, 23 aprile 2002).
Dinanzi a tali marchiane violazioni del diritto unionale, la dott.ssa Zanda ha giustamente disapplicato il d.l. 44/2021, non potendo far altro che ottemperare al dovere di ogni giudice di «rimuovere eventuali misure nazionali che ostino alla diretta e immediata applicazione delle norme dell’Unione (vd. 15 Corte giust. 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, punto 24; 4 giugno 1992, cause riunite C- 13/91 e C- 113/91, Debus, punto 32; 18 luglio 2007, C119/05, Lucchini, punto 61; 27 ottobre 2009, C- 115/08, CEZ, punto 138; 19 novembre 2009, C314/08, Filipiak, punto 81; 22 giugno 2010, C-188/10 e C-189/10, Melki e Abdeli, punto 43; 26 febbraio 2013, C-617/10, Àkerberg Fransson, punto 45.)» (Ord. Trib. Firenze del 27.3.2023).
Egregio signor Ministro, la crescente sfiducia del popolo italiano nella giustizia non è imputabile ai provvedimenti emessi della dott.ssa Zanda, ma ad una non trascurabile parte della magistratura che, nell’ultimo triennio, non si è accorta delle plurime e gravissime violazioni dello Stato di Diritto, quali la dichiarazione dello stato di emergenza al di fuori delle ipotesi previste dagli artt.7 e 24 del d.lgs. 1/2018, in concomitanza di un decremento della mortalità del 7,3% (rispetto al primo bimestre dell’anno 2019, dati Istat), l’attribuzione all’Esecutivo di pieni poteri in violazione dell’art.78 Cost., la sottrazione della libertà personale ai cittadini – braccati con droni ed elicotteri – per via degli antigiuridici lockdown, in aperta violazione della doppia riserva di legge e di giurisdizione ex art.13 Cost. e la trasformazione del diritto fondamentale al lavoro in una benigna concessione fatta a chi, pur di sfamare la propria famiglia, si è fatto cavia e succube di un obbligo iniettivo che la Corte di New York ha definito “orwelliano, arbitrario e capriccioso” (se non addirittura nocivo alla salute) poiché inidoneo ad assicurare l’immunità di gregge.
Non vorremmo che questa magistratura miope e distratta fosse premiata e la dott.ssa Zanda punita. Non vorremmo che l’Italia, da culla del diritto, ne diventi la tomba.
Con osservanza
Avv. Roberto De Petro Avv. Fabrizia Vaccarella Avv. Domenico Margariti Avv. Valeria Panetta Avv. Francesco Sada Avv. Maria Antonietta Resti Avv. Massimo Zanetti Avv. Domenico Naso Marvasi Avv. Roberto Peccianti Avv. Anna Maria Marcias Avv. Paola Bertagna Avv. Ornella Di Mauro Avv. Pasquale Cardone Avv. Manola Murdolo Avv. Patrizia Corpina Avv. Rosa Rizzi Avv. Manuela Reale Avv. Maria Grazia Fancello Avv. M. Cristina Montis Avv. Amina Sansone Avv. Luca Crotti Avv. Silvia Conte Avv. Mara Viviana Coppi Avv. Maria Silvia Casano Avv. Linda Mestriner Avv. Elena Cingolani Avv. Simone Tacito Zanoni Avv. Roberta Vicini Avv. Gaia Venturelli Avv. Lina Manuali Avv. Antonio Maimone Avv. Giovanni Luca Zenga Avv. Sabrina Mellini Avv. Chiara Attala Avv. Massimiliano Napoli Avv. Andrea Oddo Avv. Irene Della Rocca Avv. Manola Bozzelli Avv. Alfredo Tocchi Avv. Laura Nola Avv. Fabrizio Panigo Guerra Avv. Fabio Bertazzoli Avv. Serena Cernecca Avv. Alberto Poli Avv. Costanza Settesoldi Avv. Emanuela Rocca Avv. Stefano Galeani Avv. Rita Fontanesi Avv. Isabella Loiodice Avv. Frida Chialastri Avv. Clementina Baroni Avv. Marina Lo Faro Avv. Carlo Alessandrini Avv. Giacomantonio Russo Walti Avv. Concetta Ganci Avv. Monica Consalvi Avv. Lucia Desiderio Avv. Giuseppe Chichella Avv. Emanuela Russo Avv. Andrea Perillo Avv. Anna Lanza Avv. Cristiano Fuduli Avv. Chiara Porta Crizon Avv. Maria Tindara Saitta Avv. Filippo Lattanzio Avv. Mauro Franchi Avv. Fabio Massimo Nicosia Avv. David D’Agostini Avv. Marika Rossetti Avv. Bruno Botta Avv. Silvia Felice Avv. Francesco Caronia Abog. Enzo Iapichino Norma Gaudio Giusy Pace Diana Romano Franziska Elstner Maurizio Cosenza Marco Burba Antonella Celotto Dott. Fabio La Falce Dott. Sandro Sanvenero Dott. Alberto Dallari Dott.ssa Rossana Becarelli Dott.ssa Tiziana Gagliardi Dott.ssa Erminia Maria Ferrari Dott.ssa Enrica Minelli Dott. Valentino Soramaè Dott.ssa Laura Teodori Dott.ssa Antonietta Bàlzola Dott. Giovanni Di Claudio Dott. Fabrizio Strata Dott. Valerio Petterle Dott. Gianluca Salvatori Dott. Matteo Testa Dott. Giuseppe Barbaro Dott.ssa Paola Ponzo Dott. Federico Vaccarella Dott.ssa Bruna Maccarone Dott. Francesco Russo Dott. Angelo Scozzafava »
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